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Il Servizio Civile, disciplinato dalla legge 15 dicembre 1972, n.772, sostituita dalla legge 8 luglio 1998, n.230, è sorto come servizio sostitutivo di quello militare ed ha consentito l’assolvimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione di azioni di impegno sociale. A seguito della riforma della leva militare obbligatoria, operata dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e in previsione della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale e del conseguente venir meno dell’obiezione di coscienza, il legislatore ha istituito, con la legge 6 marzo 2001, n.64, il Servizio Civile Nazionale mediante il quale era possibile concorrere volontariamente alla difesa della Patria nella forma civile non armata al pari del servizio militare. Tale istituto fino alla sospensione della leva obbligatoria, disposta dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 a decorrere dal 1° gennaio 2005, ha coesistito con l’obiezione di coscienza.

Successivamente il servizio civile è stato disciplinato esclusivamente su base volontaria ed ha assunto le caratteristiche di un istituto nuovo, non più “sostitutivo” del servizio militare ma “alternativo” allo stesso, volto tuttavia a garantire la prosecuzione della difesa della Patria attraverso lo svolgimento delle stesse attività previste in precedenza per gli obiettori di coscienza. Nel corso degli anni il sistema del servizio civile nazionale si è evoluto nella sua natura e nelle sue caratteristiche peculiari e la normativa non è risultata in linea con tale evoluzione, pertanto la legge 6 giugno 2016, n. 106, ha delegato il Governo a riformare la disciplina in materia, anche per superare alcune criticità emerse nell’attuazione dell’istituto.

Il nuovo sistema è stato delineato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che ha istituito il Servizio Civile universale, rafforzando il carattere peculiare dell’Istituto quale strumento di difesa non armata della Patria: l’articolo 2 del medesimo decreto richiama, infatti, non solo il primo comma dell’articolo 52 della Costituzione - da leggere alla luce del principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e del principio, di ispirazione solidaristica, concernente il dovere di partecipare e contribuire al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma Cost.) -, ma anche l’articolo 11 che contiene il riferimento al principio di ripudio della guerra. Il legislatore ha, quindi, confermato l’accezione più ampia del concetto di difesa della Patria che, a seguito delle evoluzioni normative e giurisprudenziali, non si risolve più soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire un’aggressione esterna, ma comprende anche attività non militari.

Le finalità

La difesa della Patria è stata individuata dal decreto legislativo n.40/2017 quale finalità precipua del Servizio Civile universale, accanto alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, all’educazione alla pace tra i popoli, alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, che si esercita attraverso un’esperienza di cittadinanza attiva del giovane operatore volontario, con l’obiettivo di (a) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, (b) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, (c) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile, (d) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.

Il legislatore, inoltre, ha previsto quale primo atto del ciclo di realizzazione del servizio civile universale l’attività di programmazione, che si realizza mediante l’adozione di un Piano triennale. Detta attività, ai sensi dell’articolo 4 del richiamato decreto legislativo, è volta alla pianificazione, da parte dello Stato, degli interventi in materia di servizio civile universale.

Come funziona

La programmazione degli interventi, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, indica gli ambiti di azione verso cui indirizzare i programmi d’intervento proposti dagli enti iscritti all’Albo e favorisce la collaborazione tra enti e la costituzione di reti per presentare programmi più partecipati e condivisi. Ciascun programma di intervento contiene un insieme organico di progetti, coordinati tra loro, in cui vengono impegnati i giovani nella loro esperienza di servizio civile, che si configura come un percorso di formazione, crescita e cittadinanza attiva supportata dall’ente.

Lo Stato, soggetto deputato ex lege a programmare in virtù della finalità di difesa della Patria dell’istituto, predispone il ‘Piano triennale’ tenendo conto dei fabbisogni rilevati nei vari contesti territoriali anche tramite le singole Amministrazioni statali e regionali, nonché degli obiettivi individuati dal Governo e delle politiche settoriali rappresentate dai soggetti consultati, nel quadro della generale ed unica finalità della difesa della Patria. Tale azione è volta ad armonizzare e razionalizzare gli interventi di Servizio Civile universale, che, pur mantenendo come obiettivo l’impegno affinché i giovani operatori volontari vivano un’esperienza di formazione e di cittadinanza attiva in grado di accrescerne le conoscenze e valorizzarne le competenze, dovranno essere volti prioritariamente a soddisfare i peculiari fabbisogni del Paese.

L’iscrizione all’Albo è la condizione necessaria per la presentazione dei progetti di Servizio Civile. Possono iscriversi all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale (SCU) i soggetti pubblici od i soggetti privati in possesso dei requisiti indicati nella Circolare 21 giugno 2021 al momento della presentazione della domanda. Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile universale emana un avviso, generalmente annuale, per la presentazione dei programmi e dei progetti che valuta, di norma, entro sei mesi. Al termine della procedura di valutazione, il Dipartimento pubblica la graduatoria di approvazione e poi il decreto di finanziamento contenente i programmi ed i progetti approvati e finanziati con le risorse disponibili e che saranno contenuti nel bando per la selezione degli operatori volontari. La selezione dei giovani da impegnare nei progetti avviene nel rispetto del Bando e del “sistema accreditato” dell’ente Titolare attraverso due elementi di valutazione (a) la valutazione degli eventuali titoli dichiarati (b) il colloquio motivazionale. Il Dipartimento, a seguito delle verifiche di sua competenza alle graduatorie provvisorie determinate dagli enti, formalizza la data di avvio al servizio degli operatori volontari.

I settori in cui si realizza

I settori sono gli ambiti di intervento in cui si realizza il Servizio Civile in Italia e all’estero e nei quali gli Enti possono proporre progetti:

  1. assistenza
  2. protezione civile
  3. patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
  4. patrimonio storico, artistico e culturale
  5. educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale
  6. agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
  7. promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero

 

Chi può partecipare

Possono presentare domanda per partecipare al Servizio Civile Universale tutti i giovani di età compresa tra i 18 anni ed i 28 anni in possesso dei seguenti requisiti all’atto della presentazione della domanda che avviene attraverso la piattaforma DOL (Domanda Online) del Dipartimento:

  • cittadinanza italiana europea, oppure di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
  • non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

 

Quanto dura e cosa offre

Un progetto di Servizio Civile ha una durata che può variare dagli 8 ai 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi da distribuire su 5 o 6 giorni alla settimana. Alcuni progetti possono prevedere, in alternativa, un periodo (fino a tre mesi) di tutoraggio per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro o un periodo di servizio in un Paese dell’Unione Europea.

Gli operatori volontari ricevono un assegno di 507,30 euro mensili (a cui si somma un’indennità giornaliera se si partecipa ad un progetto all’estero o che prevede la misura aggiuntiva di un periodo da svolgersi in uno dei Paesi UE). L’attività svolta non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Le Università degli studi ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

In favore degli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio Civile Universale senza demerito la Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale. Un riconoscimento al valore e all’esperienza di chi ha prestato servizio come volontario dedicandosi, per un periodo della propria vita, alla cura del bene pubblico e sviluppando sempre di più senso civico e spirito di appartenenza alle nostre comunità.

Il periodo di Servizio Civile universale prestato dagli operatori volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 è inoltre riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale riscattabile, in tutto o in parte, a domanda dell’ex volontario, con onere a proprio carico da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Art.4 comma 2).

I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio Civile Universale hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio Civile universale, la formazione specifica, invece, è basata su argomenti inerenti alle peculiari attività previste nel progetto.

Sono inoltre previsti momenti di monitoraggio volti ad indagare l’andamento del progetto ed a fornire il supporto per l’applicazione di eventuali azioni correttive nella gestione dello stesso che si dovessero rendere necessarie.

Normativa di riferimento

  • Legge 6 marzo 2001 n.64 concernente l’istituzione del Servizio Civile Nazionale
  • Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” art. 8
  • D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106" coordinato con il D.Lgs. n. 43 del 13 aprile 2018 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40"
Tutta la normativa è consultabile sul sito ufficiale https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/storia/

 

 
 
 
 
 

 

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