Via libera alla piena cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione indennizzata con i compensi erogati ai giovani impiegati nel servizio civile universale. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1800/2022 in cui spiega che dal 18 aprile 2017 – data di entrata in vigore della riforma sul servizio civile universale – le prestazioni di Naspi e Dis-Coll non devono essere più ridotte in misura pari all’80% dell’assegno percepito e vengono meno anche gli obblighi di comunicazione all’Inps.
I chiarimenti fanno seguito all’istituzione del servizio civile universale contenuta nel D.lgs, n. 40/2017 in vigore dal 18 aprile 2017. La Riforma, tra l’altro, prevede che il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Ed esenta gli assegni corrisposti agli operatori – circa 444 euro al mese, a cui va aggiunta una indennità extra per quanti sono impegnati in progetti all’estero – da qualsiasi prelievo tributario e previdenziale.
In considerazione della nuova qualificazione dei compensi riconosciuti l’Inps rivede, pertanto, le precedenti indicazioni fornite (Cfr: Circ. Inps 142/2015) in merito alla cumulabilità dell’assegno con le prestazioni di disoccupazione indennizzata (es. Naspi e Dis-Coll).
In particolare grazie alla novella:
– i compensi percepiti diventano pienamente cumulabili sia con la Naspi che con la Dis-Coll (prima le prestazioni venivano ridotte in misura pari all’80% dei compensi corrisposti);
– viene meno l’obbligo di comunicazione all’Inps dello svolgimento del servizio civile ed il relativo compenso annuo che si presume di ottenere.
L’Inps spiega, pertanto, che le indennità di disoccupazione che hanno formato oggetto di riduzione secondo la disciplina previgente possono essere riliquidate previa istanza di parte. In tal caso l’interessato avrà diritto alla restituzione anche degli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale (decennale nel caso di Dis-Coll).