Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale ha pubblicato sul sito istituzionale www.serviziocivile.gov.it l’avviso titolato: “Comunicazione agli operatori volontari e agli enti del servizio civile: disposizioni in materia di certificazioni verdi COVID-19”.
In particolare la nota del DPPGSCU precisa che, in ragione dell’eterogeneità delle attività svolte dagli operatori volontari, la disciplina applicabile nei casi concreti va rinvenuta tenuto conto della specificità dei singoli progetti, della natura delle attività nonché dei luoghi in cui la stessa è svolta. A tal proposito il DPPGSCU fornisce quindi alcune indicazioni a titolo esemplificativo:
all’operatore volontario è fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass) per l’accesso a luoghi pubblici o privati presso cui svolge le attività di servizio civile:
- per lo svolgimento di attività di servizio civile a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro pubblico e privato;
- limitatamente alle attività al chiuso per lo svolgimento di attività presso centri culturali, sociali, ricreativi e circoli associativi del Terzo settore.
Inoltre il Dipartimento ricorda agli enti e agli operatori volontari che:
- La verifica del rispetto delle prescrizioni sarà a cura degli enti di impiego;
- I costi connessi all’effettuazione del tampone sono a carico dell’operatore volontario;
- L’operatore volontario che non adempia a quanto previsto dovrà essere, ove possibile, reimpiegato in altra attività che non preveda espressamente il possesso della certificazione richiesta. Laddove ciò non fosse possibile, vi invitiamo a fornire tempestiva comunicazione ad AMESCI, che provvederà a rimetterla al Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale che ne valuterà l’eventuale sospensione o la decadenza.
Il Dipartimento avvisa inoltre che è previsto, altresì, l’obbligo vaccinale (decreto – legge n.122/2021, art.2) per gli operatori volontari che svolgono la propria attività nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e in quelle socio-assistenziali, l’obbligo vaccinale (decreto – legge n.122/2021, art.2).